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Fac simile accettazione proposta 185 bis c.p.c.

L’accettazione di una proposta conciliativa formulata ai sensi dell’art. 185-bis c.p.c. deve essere redatta in modo chiaro, inequivocabile e conforme ai termini indicati dal giudice. La dichiarazione dovrebbe richiamare gli estremi del procedimento, riportare il contenuto della proposta accettata, precisare eventuali condizioni relative a spese, modalità e termini di adempimento e indicare la volontà di definire la controversia secondo quanto stabilito. È inoltre importante rispettare il termine assegnato e depositare o comunicare l’atto secondo le modalità previste, valutando con attenzione gli effetti giuridici dell’adesione e l’eventuale necessità di assistenza professionale.

Come scrivere accettazione proposta 185 bis c.p.c.

L’articolo 185-bis del codice di procedura civile consente al giudice, durante una causa civile, di formulare alle parti una proposta transattiva o conciliativa con l’obiettivo di favorire la definizione della controversia senza arrivare alla sentenza. La proposta non rappresenta una decisione del giudice e non contiene un accertamento vincolante della ragione o del torto di una delle parti. Si tratta, invece, di un’iniziativa finalizzata a mettere le parti nelle condizioni di valutare una possibile soluzione concordata.

Il giudice può formulare la proposta alla prima udienza oppure, quando ciò sia opportuno, fino a quando l’istruzione della causa non sia esaurita. La formulazione della proposta è legata alla natura della controversia, al suo valore economico e all’esistenza di questioni che possano essere risolte in modo relativamente semplice e rapido. Non è quindi un passaggio obbligatorio di ogni giudizio. Il giudice la formula quando ritiene che vi siano concrete possibilità di accordo e che il tentativo possa essere utile alla definizione della causa.

La proposta può riguardare il pagamento di una somma di denaro, la restituzione di un bene, l’esecuzione di una determinata prestazione, la rinuncia totale o parziale alle domande, la regolazione delle spese processuali oppure una combinazione di queste soluzioni. Può anche prevedere obblighi reciproci, pagamenti rateali, termini per l’adempimento, rinunce a ulteriori pretese e ogni altra clausola necessaria per chiudere definitivamente la lite. È importante che il contenuto sia sufficientemente determinato o determinabile. Una proposta generica, come quella consistente nel semplice invito a “trovare un accordo”, non è di per sé idonea a essere accettata in modo completo, perché non consente di comprendere quali obblighi assumerebbero le parti.

L’accettazione consiste nella manifestazione di volontà con cui le parti dichiarano di aderire alla proposta del giudice e di voler definire la controversia alle condizioni indicate. L’adesione deve essere piena e conforme al contenuto della proposta. Se una parte accetta soltanto una parte dell’offerta, modifica l’importo, cambia i termini di pagamento oppure aggiunge condizioni non previste, non si ha una vera e propria accettazione, ma una nuova proposta o una controproposta, che dovrà essere valutata dall’altra parte.

La legge non attribuisce al silenzio il valore di accettazione. Pertanto, se il giudice formula la proposta e una parte non si pronuncia, non si può presumere che l’accordo sia stato raggiunto. L’adesione deve risultare da una dichiarazione espressa, resa dalle parti personalmente o dai loro difensori quando questi siano muniti dei necessari poteri. In mancanza dell’accettazione di tutte le parti interessate, la causa prosegue normalmente.

Nella pratica, l’accettazione può essere resa direttamente all’udienza e inserita nel verbale. In tal caso i difensori dichiarano che le parti accettano la proposta e il giudice dà atto dell’accordo nel verbale di causa. Se il giudice assegna un termine per valutare la proposta, l’adesione può essere depositata mediante una nota scritta, preferibilmente congiunta, nella quale siano riportati con precisione il riferimento alla proposta, la dichiarazione di accettazione integrale e la richiesta di formalizzare l’accordo. È opportuno che la dichiarazione non si limiti a formule ambigue, come “la parte manifesta disponibilità” o “si rimette alle valutazioni”, perché espressioni di questo genere non equivalgono necessariamente a un’accettazione definitiva.

Quando l’accordo viene raggiunto fuori udienza, le parti possono chiedere al giudice di recepirlo nel verbale processuale. In questo modo viene data certezza al contenuto dell’intesa e si evita che sorgano discussioni successive sul significato delle dichiarazioni rese. Il verbale deve indicare in modo completo le obbligazioni assunte, i termini e le modalità di adempimento, la disciplina delle spese e gli effetti dell’accordo sulle domande proposte nel giudizio. Se, per esempio, una parte deve pagare una somma, è opportuno specificare l’importo esatto, la scadenza, il conto o le modalità di pagamento, gli eventuali interessi, le conseguenze del ritardo e se il pagamento determina l’estinzione integrale di ogni pretesa.

Particolare attenzione deve essere prestata alla formula con cui si definisce la controversia. Se l’accordo è destinato a chiudere completamente il rapporto litigioso, dovrebbe emergere chiaramente che, una volta eseguite le obbligazioni concordate, le parti non avranno più nulla a pretendere l’una dall’altra in relazione ai fatti e ai rapporti oggetto del processo. Se invece l’intesa riguarda soltanto alcune domande, alcune parti o determinati periodi, occorre precisare che il giudizio prosegue per tutto ciò che non è stato compreso nella conciliazione. Una formulazione imprecisa può generare controversie sulla portata della rinuncia o sull’effettiva estensione dell’accordo.

Il difensore può dichiarare l’accettazione soltanto se dispone dei poteri necessari per compiere atti dispositivi dei diritti controversi. La procura alle liti, infatti, non deve essere valutata soltanto dal punto di vista della rappresentanza processuale, ma anche con riguardo al potere di conciliare o transigere. Quando l’accordo comporta rinunce, riconoscimenti, pagamenti o altri atti di disposizione del diritto sostanziale, è prudente verificare che la procura contenga una specifica autorizzazione a conciliare e transigere. Se il difensore non dispone di tale potere, la sua dichiarazione potrebbe non essere sufficiente a vincolare validamente la parte.

In linea generale, la presenza personale delle parti è particolarmente utile quando il giudice intende favorire una soluzione conciliativa. La parte può comparire personalmente oppure essere rappresentata da un soggetto che conosca i fatti della causa e abbia il potere di conciliare. La mera presenza di un rappresentante privo di poteri decisionali rischia di rendere inutile l’udienza, perché non consente di concludere validamente l’accordo.

L’accettazione della proposta non produce automaticamente gli stessi effetti di una sentenza fino a quando l’accordo non viene formalizzato secondo le modalità processuali appropriate. La proposta, da sola, non è un titolo esecutivo e non obbliga le parti. Anche l’accettazione non dovrebbe essere considerata isolatamente rispetto alla successiva redazione del verbale. È il verbale contenente la convenzione conciliativa, sottoscritto secondo le forme previste, a documentare l’accordo e, nei casi previsti, a costituire titolo esecutivo. Ciò significa che, in caso di mancato adempimento, la parte interessata può utilizzare il verbale per ottenere l’esecuzione coattiva dell’obbligazione, senza dover necessariamente iniziare una nuova causa per accertare l’esistenza del credito.

Dopo la conciliazione, il giudice dà atto dell’accordo e il processo viene definito nei limiti stabiliti dalle parti. La causa non viene decisa con una sentenza sul merito, perché la soluzione deriva dall’accordo raggiunto. Il provvedimento conclusivo deve riflettere il contenuto della conciliazione e regolare, quando necessario, le spese processuali e gli ulteriori aspetti processuali conseguenti alla definizione della controversia.

L’articolo 185-bis stabilisce inoltre che la proposta di conciliazione non può costituire motivo di ricusazione o di astensione del giudice. Il fatto che il giudice abbia suggerito una determinata soluzione non significa, quindi, che abbia anticipato in modo vincolante il proprio giudizio o che abbia perso la necessaria imparzialità. La proposta deve essere considerata come uno strumento di gestione del processo e di composizione della lite, non come una decisione anticipata.

Il rifiuto della proposta, di per sé, non determina l’accoglimento delle domande della controparte e non comporta automaticamente una sanzione. Tuttavia, il rifiuto senza giustificato motivo può essere valutato dal giudice ai sensi dell’articolo 116, secondo comma, del codice di procedura civile, come comportamento processuale idoneo a incidere sulla valutazione complessiva della controversia. Questo non significa che una parte sia obbligata ad accettare una proposta ritenuta non conveniente o giuridicamente infondata. Il rifiuto può essere pienamente legittimo, purché sia sostenuto da ragioni comprensibili, come l’inadeguatezza dell’importo, l’assenza di garanzie, l’incertezza sull’adempimento o la necessità di tutelare diritti non ricompresi nell’accordo.

L’accettazione dovrebbe quindi essere formulata in modo chiaro, completo e non condizionato, salvo che le condizioni siano espressamente contenute nella proposta o siano successivamente accettate da tutte le parti. Una formula idonea potrebbe essere: “La parte dichiara di accettare integralmente la proposta formulata ai sensi dell’articolo 185-bis c.p.c., nei termini e alle condizioni indicate dal giudice, chiedendo che l’accordo venga recepito nel verbale di causa e che il giudizio sia definito secondo quanto concordato”. Se l’accordo prevede pagamenti o prestazioni future, è opportuno aggiungere che la definizione della controversia è subordinata, oppure no, all’integrale adempimento degli obblighi stabiliti. Questa precisazione è fondamentale, perché dalle parole utilizzate può dipendere il momento in cui la parte rinuncia alle proprie domande e il modo in cui potrà agire in caso di inadempimento.

In definitiva, l’accettazione della proposta prevista dall’articolo 185-bis c.p.c. non consiste in una semplice dichiarazione di disponibilità a trattare, ma nella volontà definitiva di aderire a una soluzione precisa, condivisa da tutte le parti e destinata a essere formalizzata nel processo. Per essere efficace deve provenire da soggetti muniti dei necessari poteri, corrispondere integralmente alla proposta o all’accordo raggiunto e indicare con chiarezza gli obblighi, le rinunce, le scadenze e gli effetti della conciliazione. Prima di accettare, è quindi essenziale verificare non soltanto la convenienza economica dell’intesa, ma anche la sua portata giuridica, le conseguenze sulle domande ancora pendenti e le garanzie previste per l’adempimento.

Fac simile accettazione proposta 185 bis c.p.c.

TRIBUNALE DI __
SEZIONE __

Procedimento civile n. __ R.G.

TRA

Sig./Soc. __, C.F./P. IVA __, rappresentato/a e difeso/a dall’Avv. __, C.F. __, PEC __, presso il cui studio in __ è elettivamente domiciliato/a

– Parte __ –

E

Sig./Soc. __, C.F./P. IVA __, rappresentato/a e difeso/a dall’Avv. __, C.F. __, PEC __, presso il cui studio in __ è elettivamente domiciliato/a

– Parte __ –

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA PROPOSTA CONCILIATIVA

ai sensi dell’art. 185-bis c.p.c.

Il/La sottoscritto/a __, nato/a a __ il __, C.F. __, in qualità di __ della __, con sede in __, C.F./P. IVA __,

premesso che

  • nel procedimento civile n. __ R.G., pendente innanzi al Tribunale di __, il Giudice, Dott./Dott.ssa __, all’udienza del __ / con provvedimento del __, ha formulato proposta conciliativa ai sensi dell’art. 185-bis c.p.c.;
  • la predetta proposta prevede quanto segue:

    “__”

  • la parte istante/convenuta/attrice/resistente dichiara di aver preso piena conoscenza del contenuto della proposta e dei relativi effetti;

    con la presente

    DICHIARA

    di accettare integralmente e senza riserve la proposta conciliativa formulata dal Giudice ai sensi dell’art. 185-bis c.p.c., come sopra riportata, impegnandosi a darvi esecuzione secondo modalità, termini e condizioni ivi previsti.

    La presente accettazione è subordinata alle seguenti condizioni: __.

    Le parti dichiarano che, a seguito dell’integrale esecuzione degli obblighi previsti dalla proposta conciliativa, nulla avranno reciprocamente a pretendere, a qualsiasi titolo, ragione o causa, in relazione ai fatti e ai rapporti dedotti nel presente giudizio.

    Le spese di lite vengono regolate come segue: __.

    La parte dichiara altresì di rinunciare agli ulteriori atti del giudizio e alle domande, eccezioni e pretese formulate nel procedimento, nei limiti e alle condizioni previsti dalla proposta conciliativa accettata.

    Si chiede pertanto che il Giudice voglia prendere atto della presente accettazione e adottare i conseguenti provvedimenti, dichiarando l’intervenuta conciliazione della controversia ai sensi dell’art. 185-bis c.p.c. e disponendo l’estinzione del giudizio, con ogni conseguente statuizione.

    Luogo e data, __

    Firma della parte
    _

    Avv. __
    _

    Per autentica e adesione, ove occorra

    Avv. __


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