Apprendistato di Alta Formazione e Ricerca – Caratteristiche
Il contratto di apprendistato di alta formazione e di ricerca (c.d. apprendistato alto) è disciplinato dall’art. 5, D.Lgs. n. 167/2011[1], ed è finalizzato alla “attività di ricerca”, oltre che al “conseguimento di un diploma di istruzione secondaria superiore, di titoli di studio universitari e della alta formazione, compresi i dottorati di ricerca, per la specializzazione tecnica superiore di cui all’articolo 69 della legge 17 maggio 1999, n. 144, con particolare riferimento ai diplomi relativi ai percorsi di specializzazione tecnologica degli istituti tecnici superiori di cui all’articolo 7 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 gennaio 2008”, ed al “praticantato per l’accesso alle professioni ordinistiche o per esperienze professionali…” (art. 5, co.1, D.Lgs 14 settembre 2011, n. 167, c.d. T.U. dell’apprendistato).
CAMPO DI APPLICAZIONE OGGETTIVO. La possibilità di assunzione con il contratto di apprendistato alto riguarda “tutti i settori attività, pubblici o privati” (art. 5, co.1, D.Lgs. . 167/2011).
CAMPO DI APPLICAZIONE SOGGETTIVO. Destinatari del contratto sono:
“soggetti di eta’ compresa tra i diciotto anni e i ventinove anni” (da intendersi 29 anni e 364 giorni)
giovani che abbiano compiuto i 17 anni d’età e siano in possesso di una qualifica professionale (conseguita ai sensi del D.Lgs. 17 ottobre 2005, n. 226, recante “Norme generali e livelli essenziali delle prestazioni relativi al secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione a norma dell’articolo 2 della legge 28 marzo 2003, n. 53 “) (art. 5, co.1, D.Lgs. n. 167/2011).
PROFILI FORMATIVI E DURATA
Regolamentazione regionale. “Per i soli profili che attengono alla formazione”, la regolamentazione e la fissazione della durata dell’apprendistato alto sono attribuite alla Regione “in accordo con le associazioni territoriali dei datori di lavoro e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, le università, gli istituti tecnici e professionali e altre istituzioni formative o di ricerca, comprese quelle in possesso di riconoscimento istituzionale di rilevanza nazionale o regionale e aventi come oggetto la promozione delle attività imprenditoriali, del lavoro, della formazione, della innovazione e del trasferimento tecnologico” (art. 5, co. 2, T.U.).
Mancanza della regolamentazione regionale. In mancanza delle regolamentazioni regionali, l’attivazione dell’apprendistato alto è demandata “ad apposite convenzioni stipulate dai singoli datori di lavoro o dalle loro associazioni con le Università, gli istituti tecnici e professionali e le istituzioni formative o di ricerca (di cui al co. 2 dell’art. 5 D.Lgs. n. 167/2011), senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica”.
Per l’apprendistato alto, la legge non stabilisce né le caratteristiche del percorso formativo, né un monte ore di formazione minimo; entrambi i profili saranno perciò regolati dalle intese regionali.
STANDARD FORMATIVI. Per la verifica dei percorsi formativi svolti nell’ambito dell’apprendistato di “alta formazione” (come di quello per la qualifica e il diploma professionale), devono essere fissati standard formativi (entro 12 mesi dal 25 ottobre 2011, data dell’entrata in vigore del T.U.) dal Ministero del lavoro (“di concerto con il Ministero dell’istruzione, della università e della ricerca, e previa intesa con le Regioni e le province autonome…., nonché nel rispetto delle competenze delle Regioni e province autonome e di quanto stabilito nell’intesa tra Governo, Regioni e parti sociali del 17 febbraio 2010”) (art. 6, co. 1, D.Lgs. n. 167/2011)
STANDARD PROFESSIONALI. Per la verifica dei percorsi formativi relativi all’apprendistato di ricerca (e professionalizzante) sono definiti standard professionali da parte dei “contratti collettivi nazionali di categoria o, in mancanza, attraverso intese specifiche da sottoscrivere a livello nazionale o interconfederale anche in corso della vigenza contrattuale” (art. 6, co. 2, D.Lgs. n. 167/2011).
LIBRETTO FORMATIVO DEL CITTADINO. Il datore di lavoro ha il compito di effettuare la registrazione, nel libretto formativo, della formazione (anche informale) acquisita dall’apprendista.