Come Lavorare nel Settore Legale
Quelle di avvocato e notaio sono due nobili professioni alle quali si accede con la laurea in Giurisprudenza. Per l’avvocatura, in particolare, è necessario effettuare un periodo di pratica di due anni riconosciuta dall’Ordine di appartenenza del laureato, iscritto presso la Circoscrizione Giudiziaria in cui risiede, con l’incombenza di presenziare alle udienze certificando per altro la pratica effettiva in studio da parte del Dominus. Al termine del primo anno, il “quasi” avvocato è tenuto a presentare una relazione in cui si cimenta nell’analisi di una vicenda giuridica in cui è incorso e che maggiormente lo ha incuriosito, firmata dall’avvocato presso cui esercita il praticantato.
Questo gli consentirà di prestare giuramento nelle date selezionate dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati, per acquisire una prima qualifica di “praticante avvocato abilitato al pubblico patrocinio”, ciò gli consente inoltre di costituirsi anche per delega nei verbali di udienza e di iscrivere a ruolo cause che non superino una certa cifra (circa 5000 €).
Durante i due anni il praticante è peraltro soggetto a frequentare obbligatoriamente la scuola forense e i corsi di deontologia professionale appuntandoli su un apposito libretto che alla fine di ogni semestre viene consegnato e vidimato al Consiglio. Al termine del periodo, il praticante può accedere all’Esame di Stato nella Corte d’Appello di residenza, che consiste in 3 prove scritte nell’arco di tre giorni: un parere di civile, uno di penale e un atto, più l’orale – consiste in 6 materie più la deontologia – da sostenere previo superamento delle 3 prove scritte, a distanza di mesi dalla correzione degli elaborati da commissioni miste di professori, magistrati e avvocati.
Per il notariato, invece, dopo aver scelto il clemente mentore come per gli aspiranti avvocati, si passerà a un periodo di pratica in studio di 18 mesi, da certificare ogni due mesi in carta bollata e firmata dal notaio presso l’Ordine Notarile in cui ha sede lo studio che si frequenta. E’ ovviamente opportuno, ancor più che per l’avvocatura la frequenza di corsi privati di preparazione specifica, poiché le prove scritte che si affronteranno in concorso sono molto dure e difficili! Al termine di questi 18 mesi l’aspirante notaio può partecipare al primo concorso utile bandito, per il quale si aspetta una media di 2 anni! Da come appare, la pratica Notarile è più agevole di quella di un avvocato, ma il concorso è certamente più impegnativo.
Il conflitto tra le professioni
Nei secoli che si sono succeduti, le due professioni sono rimaste decisamente slegate una dall’altra nella sostanza e per altro in conflitto. Infatti, come da Regio decreto legge 27 novembre 1933, n.1578 Ordinamento delle professioni di avvocato e di procuratore, l’Art.3 novella che “L’esercizio delle professioni di avvocato e di procuratore (1) è incompatibile con l’esercizio della professione di notaio, con l’esercizio del commercio in nome proprio o in nome altrui, con la qualità di ministro di qualunque culto avente giurisdizione o cura di anime, di giornalista professionista, di direttore di banca, di mediatore, di agente di cambio, di sensale […]con qualunque impiego od ufficio retribuito con stipendio sul bilancio dello Stato, delle province, dei comuni….. E’ infine incompatibile con ogni altro impiego retribuito anche se consistente nella prestazione d’opera di assistenza o consulenza legale, che non abbia carattere scientifico o letterari. Sono eccettuati dalla disposizione del secondo comma: a) i professori e gli assistenti delle università e degli altri istituti superiori ed i professori degli istituti secondari del regno; b) gli avvocati ed i procuratori degli uffici legali istituiti sotto qualsiasi denominazione ed in qualsiasi modo presso gli enti di cui allo stesso secondo comma, per quanto concerne le cause e gli affari propri dell’ente presso il quale prestano la loro opera”.
Il notaio è una figura prevista nell’ordinamento dei Paesi a diritto latino, ma che non esiste o non ha corrispettivo nei Paesi in cui vige il diritto anglosassone (Common Law). La professione di notaio, a cui si accede per concorso nazionale, non si esaurisce nella mera registrazione delle dichiarazioni delle parti, ma si estende all’attività di consulenza, anche fiscale, come stabilito dalla Cassazione, con la sentenza 13 gennaio 2003 n.309. L’Art. 1 comma 1 della L.N. definisce i notai come “pubblici ufficiali istituiti per ricevere gli atti tra vivi e ultime volontà, attribuire loro pubblica fede, conservarne il deposito, rilasciarne copie certificati ed estratti”.
La legge professionale forense e la legge notarile
Come è noto, il Codice Deontologico costituisce l’esemplificazione dei comportamenti più ricorrenti ed ha una natura regolamentare integrativa della legge professionale.
Per quanto riguarda gli avvocati, vieta loro di trattenere gli atti della causa e le scritture ricevute dai clienti per il mancato pagamento degli onorari e delle spese; prevede la possibilità di una composizione amichevole con eventuale verbale di conciliazione e stabilisce che gli atti e le scritture debbano essere depositati presso il Consiglio dell’Ordine e non possano essere ritirati prima che il Consiglio stesso abbia accertato le spese e liquidato gli onorari. Il V Comma, nel prevedere uno specifico potere del Presidente del Consiglio dell’Ordine di adottare provvedimenti per i casi di urgenza, manifesta l’ipotesi di contrasto tra diritti opposti, indicando la necessità di conciliare i legittimi interessi dell’avvocato con quelli del cliente.
Quanto al notaio si fa riferimento alla legge notarile, la quale sostiene che “Spetta al notaro soltanto d’indagare la volontà delle parti e dirigere personalmente la compilazione integrale dell’atto”(Art. 47), più volte la Corte di Cassazione si è pronunziata nel senso di indicare un dovere professionale limitato alla sola indagine sull’effettiva volontà delle parti e sulla corrispondenza dell’atto a tale volontà, esimendo il notaio da responsabilità in ordine all’accertamento delle motivazioni conducenti alla stipula.