Fac simile ricorso per TARI non dovuta
Quando si ritiene che la TARI non sia dovuta, sia stata calcolata in modo errato o applicata a un immobile non soggetto al tributo, è possibile contestare la richiesta presentando un’istanza di annullamento o, nei casi previsti, un ricorso tributario. La procedura richiede attenzione: occorre ricostruire i fatti, verificare gli avvisi ricevuti, raccogliere la documentazione utile e rispettare i termini di legge. In questa guida vedremo come impostare il ricorso, quali elementi inserire e quali prove allegare per sostenere efficacemente le proprie ragioni.
Come scrivere ricorso per TARI non dovuta
La TARI, cioè la tassa sui rifiuti, è dovuta da chi possiede o detiene locali e aree suscettibili di produrre rifiuti urbani. Il presupposto non è quindi semplicemente la proprietà dell’immobile, ma la possibilità concreta e giuridica di utilizzare quei locali o quelle aree e di produrre rifiuti. La disciplina generale si trova soprattutto nell’articolo 1, commi 641 e seguenti, della legge n. 147 del 2013, ma ogni Comune stabilisce aspetti applicativi attraverso il proprio regolamento e le deliberazioni tariffarie.
Si può parlare di TARI non dovuta quando manca il presupposto del tributo, quando l’importo è stato calcolato in modo errato oppure quando il Comune ha applicato la tassa nonostante l’esistenza di un’esenzione, di una riduzione o di una causa di esclusione. Il caso più evidente si verifica quando il soggetto non possiede né detiene l’immobile nel periodo richiesto. Può accadere, per esempio, dopo la vendita, la cessazione della locazione, la riconsegna dell’immobile al proprietario o la conclusione di un contratto di comodato.
Non è però sufficiente sostenere che l’immobile sia rimasto inutilizzato. Il semplice fatto che nessuno vi abiti o che non venga concretamente utilizzato, di regola, non elimina l’obbligo, se il locale è comunque idoneo a essere utilizzato e a produrre rifiuti. La TARI può invece essere contestata quando l’immobile è oggettivamente inutilizzabile, inagibile o inabitabile, privo di utenze e di arredi, sottoposto a lavori che ne impediscono l’uso, oppure materialmente non accessibile. In questi casi è importante dimostrare l’impossibilità effettiva di utilizzare i locali, non limitarsi a dichiararla.
Sono normalmente escluse dalla superficie tassabile le aree che, per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinate, non possono produrre rifiuti urbani in via autonoma. Possono rientrare in questa situazione alcune porzioni di aree produttive dove si formano esclusivamente rifiuti speciali, purché il contribuente dimostri l’effettiva produzione e gestione di tali rifiuti secondo la normativa ambientale. L’esclusione, tuttavia, non opera automaticamente per l’intero immobile: spesso riguarda soltanto le superfici specificamente coinvolte nella produzione di rifiuti speciali. La disciplina concreta deve essere verificata nel regolamento comunale.
La tassa può essere non dovuta anche quando è stata applicata due volte, quando il Comune ha considerato una superficie maggiore di quella reale, quando il numero degli occupanti è errato, quando è stata attribuita una categoria tariffaria sbagliata, quando non sono state riconosciute riduzioni previste dal regolamento, oppure quando il tributo riguarda un periodo successivo alla cessazione della detenzione. È inoltre possibile contestare l’omessa applicazione di agevolazioni previste per particolari condizioni, come alcune riduzioni per abitazioni utilizzate saltuariamente, per compostaggio domestico, per distanza dal punto di raccolta o per situazioni sociali, sempre nei limiti stabiliti dal regolamento comunale.
Il primo passo consiste nell’individuare con precisione l’atto ricevuto. Può trattarsi di un semplice avviso di pagamento, di un avviso di accertamento, di un’ingiunzione fiscale o di una cartella di pagamento. La distinzione è importante perché cambiano gli effetti e le modalità di contestazione. L’avviso bonario o la comunicazione informale con cui il Comune invita al pagamento, in alcuni casi, non è immediatamente impugnabile davanti al giudice, salvo che contenga una pretesa tributaria già formalmente determinata e idonea a incidere concretamente sulla posizione del contribuente. Un avviso di accertamento TARI, invece, è normalmente un atto impugnabile.
Prima oppure parallelamente al ricorso è possibile presentare al Comune un’istanza di annullamento o di rettifica in autotutela. L’istanza deve spiegare perché la TARI non è dovuta e deve contenere la documentazione utile, come il contratto di vendita o di locazione, il verbale di riconsegna, la dichiarazione di cessazione dell’utenza, la visura catastale, le fotografie dell’immobile, i provvedimenti di inagibilità, le autorizzazioni edilizie, le fatture relative allo smaltimento dei rifiuti speciali e una propria ricostruzione del calcolo corretto.
L’autotutela è utile soprattutto per correggere errori evidenti e può evitare un processo. Non è però una vera sostituzione del ricorso. La presentazione dell’istanza al Comune non sospende, di regola, il termine per rivolgersi alla giustizia tributaria. Se l’atto è impugnabile e il contribuente attende la risposta del Comune, può perdere la possibilità di contestarlo giudizialmente. Per prudenza, quando il termine è vicino alla scadenza, il ricorso deve essere notificato comunque, anche se è stata presentata una richiesta di annullamento in autotutela.
Il ricorso contro un avviso di accertamento TARI deve essere proposto, normalmente, entro sessanta giorni dalla notificazione dell’atto. Il termine decorre dalla data in cui l’atto è stato validamente consegnato, non necessariamente dalla data stampata sul documento. Occorre controllare la relata di notifica, la ricevuta della raccomandata, la posta elettronica certificata o le modalità utilizzate dal Comune. Se la notifica è irregolare o l’atto è stato conosciuto soltanto in occasione di una successiva attività di riscossione, la decorrenza del termine può richiedere una valutazione specifica.
La controversia deve essere avviata davanti alla Corte di giustizia tributaria di primo grado territorialmente competente, generalmente quella nella cui circoscrizione si trova l’ente che ha emesso l’atto. Il ricorso deve essere notificato al Comune o al soggetto incaricato della riscossione, a seconda di chi ha emesso l’atto, e deve poi essere depositato presso la Corte secondo le regole del processo tributario telematico. La procedura concreta può variare in base al tipo di atto e alle modalità tecniche di accesso al processo tributario telematico.
Nel ricorso devono essere indicati il giudice adito, il contribuente, il Comune o l’agente della riscossione, l’atto contestato, la data della sua notificazione, i fatti, le ragioni giuridiche della contestazione e le conclusioni richieste. È necessario spiegare in modo puntuale perché la TARI non è dovuta, evitando formule generiche come “l’immobile non è utilizzato” se non accompagnate dalla dimostrazione dell’inutilizzabilità oggettiva. Se si contesta la superficie, occorre indicare quella corretta e, quando possibile, produrre una planimetria o un documento tecnico. Se si contesta la cessazione dell’occupazione, bisogna indicare la data esatta e dimostrarla con documenti coerenti. Se si contesta la tariffa, bisogna ricostruire il calcolo e mettere a confronto l’importo richiesto con quello effettivamente dovuto.
Al ricorso devono essere allegati l’atto impugnato, la prova della notificazione, i documenti che dimostrano la cessazione o l’inesistenza del presupposto, le eventuali dichiarazioni TARI già presentate, la corrispondenza con il Comune, le ricevute di pagamento e ogni documento utile. È opportuno conservare anche la busta, la ricevuta PEC o la ricevuta della raccomandata, perché possono risultare essenziali per provare la data di conoscenza dell’atto.
La richiesta finale può consistere nell’annullamento totale dell’avviso, quando nulla è dovuto, oppure nel suo annullamento parziale, quando soltanto una parte dell’importo è errata. Si può chiedere anche la rideterminazione della somma, l’eliminazione delle sanzioni e degli interessi, oppure il riconoscimento di una riduzione tariffaria. Se il contribuente ha già pagato somme non dovute, può chiedere la restituzione, ma la domanda deve essere formulata correttamente e accompagnata dalle ricevute dei versamenti.
Quando l’atto impone il pagamento immediato o il Comune procede alla riscossione, nel ricorso può essere inserita anche una richiesta di sospensione cautelare. La sospensione non viene concessa automaticamente: occorre dimostrare sia l’esistenza di valide ragioni di illegittimità, sia il rischio di subire un danno grave e difficilmente reversibile dal pagamento o dalla riscossione. La presentazione del ricorso, da sola, non blocca necessariamente tutte le attività di riscossione.
Per le controversie di valore non superiore a 3.000 euro, il contribuente può, in determinate condizioni, difendersi personalmente senza l’assistenza obbligatoria di un avvocato o di un altro professionista abilitato. Il valore della controversia corrisponde in genere all’importo del tributo contestato, al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni, anche se per la corretta determinazione occorre esaminare il caso concreto. Per importi superiori o per controversie tecnicamente complesse è normalmente opportuno rivolgersi a un professionista, perché un errore nella scelta dell’atto, nei termini o nelle modalità di deposito può compromettere la difesa.
Un aspetto importante riguarda la decadenza del Comune dal potere di accertamento. Per i tributi locali, l’avviso deve essere notificato entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui il versamento avrebbe dovuto essere effettuato, salvo le particolarità della disciplina applicabile e gli effetti di eventuali atti validamente notificati. Un avviso notificato oltre il termine può essere contestato per decadenza. Anche la prescrizione della riscossione deve essere valutata considerando la natura dell’atto e gli eventuali atti interruttivi notificati nel tempo.
Se invece il contribuente ha già pagato una TARI non dovuta, può presentare al Comune una domanda di rimborso. La richiesta deve indicare gli anni interessati, gli importi versati, la ragione dell’indebito, le coordinate per il rimborso e la documentazione comprovante il pagamento e l’errore. In linea generale, la domanda di rimborso dei tributi locali deve essere presentata entro cinque anni dal pagamento oppure dal momento in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. Se il Comune respinge la richiesta, oppure non provvede nei termini applicabili, anche il diniego di rimborso può essere contestato davanti alla giustizia tributaria.
In concreto, un ricorso efficace non dovrebbe limitarsi ad affermare che la TARI è ingiusta o sproporzionata. Deve collegare ogni contestazione a un fatto dimostrabile e a una precisa regola giuridica. È quindi necessario verificare il regolamento TARI del Comune per l’anno interessato, il modo in cui è stata calcolata la superficie, il soggetto effettivamente obbligato, la durata dell’occupazione, la validità della notifica, il rispetto dei termini e l’esistenza di eventuali riduzioni o esclusioni. Questi controlli consentono di distinguere un semplice errore correggibile in autotutela da una vera controversia da portare davanti alla Corte di giustizia tributaria.
Fac simile ricorso per TARI non dovuta
ALLA CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI PRIMO GRADO DI __
RICORSO
ai sensi del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Per
Il/La sottoscritto/a __, nato/a a __ il __, codice fiscale __, residente in __, via __ n. __, CAP __, telefono __, e-mail/PEC __,
[eventualmente rappresentato/a e difeso/a da] __, codice fiscale __, con studio in __, via __ n. __, PEC __, presso il/la quale elegge domicilio,
giusta procura allegata al presente ricorso,
ricorrente
Contro
Il Comune di __, in persona del Sindaco pro tempore, con sede in __, via __ n. __, codice fiscale/partita IVA __, PEC __,
[eventualmente]
Il concessionario/gestore della riscossione __, con sede in __, via __ n. __, PEC __,
resistente/i
Oggetto del ricorso
Ricorso avverso l’avviso di accertamento/liquidazione TARI n. __, relativo all’anno d’imposta __, notificato in data __, per l’importo complessivo di euro __, oltre interessi, sanzioni e spese.
Premesse in fatto
- Il/La ricorrente è/era proprietario/a, titolare di altro diritto reale, detentore/detentrice o occupante dell’immobile sito in __, via __ n. __, identificato catastalmente al foglio __, particella __, subalterno __, avente superficie di circa __ mq.
- In data __ il Comune di __ notificava al/alla ricorrente l’avviso di accertamento/liquidazione TARI n. __, relativo all’anno d’imposta __, con il quale veniva richiesto il pagamento di euro __.
- L’atto impugnato risulta illegittimo e infondato per le ragioni indicate nel presente ricorso.
- In particolare, l’immobile:
__
- Il/La ricorrente ha già comunicato al Comune di __ la propria posizione mediante __ in data __, allegando __.
- Nonostante ciò, il Comune procedeva all’emissione e alla notifica dell’atto impugnato.
- [Eventuale] Il/La ricorrente ha presentato istanza di annullamento in autotutela in data __, rimasta priva di riscontro/non accolta con comunicazione del __.
Motivi di ricorso
1. Insussistenza del presupposto impositivo
L’avviso impugnato è illegittimo poiché manca il presupposto per l’applicazione della TARI.
L’immobile sopra indicato non era suscettibile di produrre rifiuti urbani nel periodo oggetto di imposizione, in quanto:
__
Per tale ragione, non sussisteva il presupposto previsto dalla normativa vigente per l’applicazione del tributo.
2. Esclusione o riduzione della superficie tassabile
In ogni caso, l’importo richiesto risulta erroneamente determinato, poiché la superficie assoggettabile a tributo è pari a __ mq e non a __ mq.
Devono pertanto essere escluse dalla tassazione le seguenti superfici:
__
con conseguente rideterminazione, ove dovuta, della TARI.
3. Erronea individuazione del soggetto passivo
L’avviso è illegittimo anche perché il/la ricorrente non era il soggetto tenuto al pagamento della TARI per il periodo considerato.
Infatti:
__
Il soggetto effettivamente tenuto al pagamento era __, come risulta da __.
4. Omessa considerazione della cessazione dell’occupazione o della detenzione
L’occupazione o detenzione dell’immobile è cessata in data __, come risulta da __.
Pertanto, la TARI non può essere richiesta per il periodo successivo al __.
5. Mancata applicazione dell’esenzione o della riduzione prevista
Il/La ricorrente aveva diritto all’esenzione/riduzione prevista dalla normativa statale e/o dal regolamento comunale TARI, in quanto:
__
Tale circostanza è comprovata dalla documentazione allegata.
Il Comune avrebbe pertanto dovuto applicare l’esenzione/la riduzione nella misura del __%.
6. Carenza di motivazione dell’atto
L’avviso impugnato è privo di adeguata motivazione, poiché non indica in modo chiaro e completo:
__
L’atto non consente quindi al/alla ricorrente di comprendere le ragioni della pretesa tributaria né di verificare i criteri utilizzati per la determinazione della somma richiesta.
7. Erronea determinazione della pretesa tributaria
In ogni caso, l’importo richiesto è errato, poiché:
__
La somma eventualmente dovuta dovrebbe essere pari a euro __, anziché euro __.
8. Illegittimità delle sanzioni e degli interessi
Le sanzioni e gli interessi richiesti sono illegittimi e comunque non dovuti, poiché:
__
In subordine, si chiede la rideterminazione degli stessi in conformità alla disciplina applicabile.
Istanza cautelare
Sussistono gravi motivi per disporre la sospensione dell’esecuzione dell’atto impugnato, considerato che:
__
L’eventuale riscossione della somma richiesta determinerebbe al/alla ricorrente un danno grave e irreparabile, consistente in:
__
Pertanto, ai sensi della normativa vigente, si chiede la sospensione dell’esecuzione dell’avviso impugnato fino alla definizione del giudizio.
Conclusioni
Per tutti i motivi esposti, il/la ricorrente, come sopra generalizzato/a, rappresentato/a e difeso/a,
chiede
che la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di __ voglia:
- in via cautelare, sospendere l’esecuzione dell’avviso di accertamento/liquidazione TARI n. __, notificato in data __;
- nel merito, accogliere il presente ricorso e annullare integralmente l’avviso impugnato;
- in subordine, rideterminare la TARI dovuta nella diversa misura di euro __, eliminando le somme non dovute per imposta, sanzioni, interessi e spese;
- in ulteriore subordine, applicare l’esenzione/la riduzione prevista dalla normativa vigente e dal regolamento comunale;
- condannare il Comune di __ alla restituzione delle somme eventualmente già versate e non dovute, pari a euro __, oltre interessi di legge;
- condannare la parte resistente alla rifusione delle spese di giudizio.
Dichiarazione di valore
Ai fini del contributo unificato tributario, si dichiara che il valore della controversia è pari a euro __.
Comunicazioni
Si chiede che ogni comunicazione relativa al presente giudizio venga effettuata al seguente indirizzo PEC: __.
Luogo e data: __
Firma del/della ricorrente
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Firma del/della difensore/difensora
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Procura alle liti
Il/La sottoscritto/a __, nato/a a __ il __, codice fiscale __, conferisce all’Avv. __, con studio in __, via __ n. __, PEC __, procura speciale a rappresentarlo/a e difenderlo/a nel presente giudizio relativo all’impugnazione dell’avviso TARI n. __, con ogni facoltà di legge, ivi comprese quelle di conciliare, transigere, rinunciare agli atti, accettare rinunce, proporre domande riconvenzionali, chiamare terzi, proporre impugnazioni e farsi sostituire.
Dichiara di essere stato/a informato/a della possibilità di ricorrere al procedimento di conciliazione giudiziale e dei possibili costi del giudizio.
Luogo e data: __
Firma del/della ricorrente
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È autentica
Firma del/della difensore/difensora
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Allegati
- Copia dell’avviso di accertamento/liquidazione TARI n. __;
- Copia della relata o ricevuta di notifica;
- Copia del documento di identità e del codice fiscale del/della ricorrente;
- Documentazione relativa all’immobile;
- Visura catastale;
- Planimetria dell’immobile;
- Contratto di locazione/comodato/compravendita;
- Comunicazione di cessazione dell’occupazione o della detenzione;
- Documentazione comprovante l’inutilizzabilità o l’inagibilità dell’immobile;
- Copia delle comunicazioni inviate al Comune;
- Copia dell’istanza di annullamento in autotutela;
- Ricevute di eventuali pagamenti effettuati;
- Documentazione relativa alla richiesta di esenzione o riduzione;
- Procura alle liti;
- Ricevuta del pagamento del contributo unificato tributario;
- Ulteriore documentazione: __.