Fac simile ricorso ATP collocamento mirato
Il ricorso per accertamento tecnico preventivo (ATP) in materia di collocamento mirato è lo strumento attraverso cui contestare l’esito di una valutazione sanitaria o amministrativa ritenuta non corretta, chiedendo al giudice di disporre una nuova verifica delle condizioni dell’interessato. La redazione dell’atto richiede particolare attenzione: è necessario ricostruire con chiarezza i fatti, indicare le norme applicabili, illustrare le ragioni del dissenso rispetto al provvedimento impugnato e allegare tutta la documentazione medica e amministrativa utile. In questa guida verranno esaminati i passaggi essenziali per predisporre un ricorso completo, comprensibile e adeguatamente motivato, fermo restando che, nei casi più complessi, è opportuno rivolgersi a un professionista qualificato.
Come scrivere ricorso ATP collocamento mirato
Il ricorso per accertamento tecnico preventivo, comunemente chiamato ATP, è il procedimento giudiziario utilizzato per contestare una valutazione sanitaria quando essa incide sul diritto della persona a essere inserita negli elenchi del collocamento mirato previsto dalla legge n. 68 del 1999. In particolare, può essere necessario quando la commissione medica riconosce una percentuale di invalidità insufficiente, non riconosce la condizione di disabilità rilevante ai fini lavorativi oppure emette un giudizio che impedisce l’iscrizione o la permanenza negli elenchi del collocamento mirato.
Il collocamento mirato non coincide con il semplice collocamento ordinario. Esso comprende l’insieme degli strumenti destinati a favorire l’inserimento lavorativo delle persone con disabilità attraverso una valutazione delle capacità lavorative residue, delle condizioni personali, delle mansioni disponibili e delle esigenze del datore di lavoro. Per poter accedere al sistema della legge n. 68 del 1999, normalmente occorre che sia riconosciuta una determinata condizione sanitaria. Per gli invalidi civili, in linea generale, è richiesto un grado di invalidità superiore al 45 per cento. Possono tuttavia rilevare anche altre situazioni, come la disabilità derivante da infortunio sul lavoro o malattia professionale accertata dall’INAIL, nonché alcune categorie specifiche previste dalla normativa.
L’ATP in materia di collocamento mirato si fonda sull’articolo 445-bis del codice di procedura civile. Si tratta di un procedimento destinato a consentire un accertamento medico-legale rapido e preventivo prima dell’eventuale causa ordinaria. In materia previdenziale e assistenziale, infatti, la legge impone normalmente di svolgere prima questa fase quando la controversia riguarda lo stato di invalidità, la percentuale di riduzione della capacità lavorativa o una condizione sanitaria dalla quale dipende il riconoscimento di una prestazione o di una posizione giuridica.
È importante distinguere la contestazione dell’accertamento sanitario dalla contestazione di un provvedimento amministrativo riguardante l’organizzazione del collocamento mirato. L’ATP è appropriato quando si discute della condizione medica della persona, della percentuale di invalidità o della valutazione delle capacità lavorative. Non è invece, di regola, lo strumento corretto per contestare il rifiuto del Centro per l’impiego di inserire una persona in graduatoria per motivi amministrativi, l’attribuzione di un punteggio, la cancellazione dagli elenchi per mancata presentazione di documenti, la legittimità di una procedura di avviamento o il comportamento di un datore di lavoro. In tali ipotesi occorre valutare il rimedio applicabile, che può consistere in un ricorso al giudice del lavoro, in un’azione amministrativa o, in determinati casi, in un ricorso al giudice amministrativo.
Il procedimento si propone davanti al tribunale ordinario, sezione lavoro, competente per territorio. In genere è competente il tribunale del luogo in cui risiede la persona interessata. Il ricorso deve essere presentato da un avvocato, poiché la difesa tecnica è necessaria. L’atto deve descrivere la situazione sanitaria, indicare il provvedimento o il verbale contestato, spiegare perché la valutazione della commissione sarebbe errata e precisare quale accertamento si chiede al giudice, ad esempio il riconoscimento di una percentuale di invalidità superiore al 45 per cento o di una condizione di disabilità utile ai fini della legge n. 68 del 1999.
Nel ricorso è necessario esporre con precisione le patologie, la loro evoluzione, le limitazioni funzionali concretamente prodotte e il modo in cui tali limitazioni incidono sulla capacità lavorativa. Non è sufficiente elencare le diagnosi. Il giudice e il consulente tecnico devono comprendere quali attività risultano compromesse, quali movimenti non possono essere compiuti, quali terapie sono necessarie, se vi sono ricadute sulla resistenza, sulla concentrazione, sulla deambulazione, sulla capacità di mantenere posture o di svolgere mansioni ripetitive. Nel caso del collocamento mirato, è particolarmente importante collegare la documentazione medica alla capacità lavorativa residua, poiché la valutazione non riguarda soltanto l’esistenza della malattia, ma il suo impatto effettivo sulle possibilità di inserimento lavorativo.
Al ricorso devono essere allegati il verbale della commissione medica, la comunicazione dell’esito, la domanda presentata all’INPS o all’autorità competente, la documentazione sanitaria più significativa e aggiornata, le eventuali relazioni specialistiche, gli esami strumentali, le cartelle cliniche, i certificati di invalidità precedenti, la documentazione relativa all’iscrizione o alla richiesta di iscrizione negli elenchi del collocamento mirato e ogni altro documento utile. È preferibile produrre una documentazione ordinata cronologicamente e riferita al periodo in cui è stata effettuata la valutazione contestata. Documenti molto successivi possono essere utili, ma devono dimostrare che la patologia o la limitazione esisteva già al momento rilevante.
Dopo il deposito del ricorso, il giudice fissa l’udienza e nomina un consulente tecnico d’ufficio, normalmente un medico legale, eventualmente affiancato da uno specialista nella patologia principale. Il consulente esamina gli atti, visita la persona interessata e valuta la documentazione sanitaria. Durante la visita è opportuno descrivere in modo preciso e concreto le difficoltà quotidiane e lavorative, senza minimizzarle ma anche senza esagerarle. Il consulente non deve limitarsi a verificare il nome delle malattie, ma deve stabilire quale incidenza esse abbiano sulla capacità lavorativa secondo i criteri medico-legali applicabili.
La parte può nominare un consulente tecnico di parte. Si tratta di un medico scelto dall’interessato, spesso un medico legale o uno specialista, che può partecipare alle operazioni peritali, formulare osservazioni e controllare che la valutazione sia corretta. La presenza di un consulente di parte non è sempre indispensabile, ma può essere importante nei casi complessi, soprattutto quando la commissione ha sottovalutato più patologie, non ha considerato gli effetti combinati delle menomazioni oppure ha applicato in modo scorretto le tabelle di invalidità.
Terminata la visita, il consulente d’ufficio deposita una relazione provvisoria. Le parti hanno la possibilità di esaminarla e di presentare osservazioni critiche entro il termine stabilito dal giudice. Il consulente deve valutare tali osservazioni e può confermare le conclusioni, modificarle oppure fornire chiarimenti. Successivamente deposita la relazione definitiva. Il giudice, in questa fase, non svolge normalmente una nuova istruttoria completa come in una causa ordinaria, ma controlla il procedimento, la regolarità dell’accertamento e la correttezza delle conclusioni dal punto di vista tecnico e giuridico.
Se nessuna delle parti contesta le conclusioni del consulente, il giudice emette un decreto di omologazione. Il decreto non è una semplice opinione medica, ma un provvedimento giudiziario che rende definitivamente efficace l’accertamento. Se viene riconosciuta una percentuale o una condizione utile ai fini del collocamento mirato, l’interessato potrà utilizzare il provvedimento per chiedere agli uffici competenti l’iscrizione o la regolarizzazione della propria posizione, sempre che sussistano anche gli altri requisiti amministrativi previsti dalla legge.
Se invece una delle parti ritiene che la relazione sia errata, può contestarla entro il termine previsto, normalmente trenta giorni dalla comunicazione della relazione o del provvedimento, secondo le modalità indicate dal giudice. La contestazione deve essere specifica e non può limitarsi a dichiarare genericamente il dissenso. Occorre spiegare quali errori sarebbero stati commessi, quali documenti sarebbero stati ignorati, quali criteri medico-legali sarebbero stati applicati in modo scorretto e quale risultato si chiede di ottenere.
A seguito della contestazione si apre la fase di merito prevista dall’articolo 445-bis del codice di procedura civile. In questa fase la causa prosegue davanti allo stesso tribunale e il giudice può esaminare più approfonditamente le questioni contestate, disporre chiarimenti, chiedere una nuova consulenza o rinnovare l’accertamento quando la prima relazione presenti lacune, contraddizioni o errori rilevanti. Il giudizio di merito è quindi necessario quando non si raggiunge un risultato condiviso sull’accertamento sanitario.
Particolare attenzione deve essere prestata ai termini. In materia di invalidità civile e di altre prestazioni assistenziali possono operare termini di decadenza, spesso collegati ai sei mesi dalla comunicazione del provvedimento amministrativo, ma la decorrenza e l’applicabilità del termine dipendono dal tipo di accertamento e dalla domanda proposta. Non ogni controversia relativa al collocamento mirato è identica e non sempre il termine si applica nello stesso modo. Anche per questa ragione è rischioso attendere a lungo o limitarsi a presentare reclami amministrativi senza verificare se, nel frattempo, stia decorrendo il termine per rivolgersi al tribunale. La data esatta della comunicazione del verbale e il contenuto dell’atto ricevuto devono essere esaminati immediatamente da un professionista.
Il ricorso deve inoltre individuare correttamente il soggetto contro il quale viene proposta la domanda. A seconda del caso possono essere coinvolti l’INPS, l’INAIL o altra amministrazione interessata all’accertamento. Un errore nell’individuazione della parte, nella formulazione della domanda o nella produzione del verbale può provocare ritardi e difficoltà processuali. Anche la richiesta deve essere formulata in modo coerente: non basta chiedere genericamente di essere riconosciuti come appartenenti alle categorie protette, ma occorre precisare quale requisito sanitario si ritiene sussistente e da quale data.
Quanto ai costi, il procedimento comporta il pagamento del contributo unificato secondo le regole applicabili ai procedimenti previdenziali e assistenziali, salvo i casi di esenzione. Possono inoltre essere dovuti i compensi dell’avvocato e quelli del consulente tecnico di parte. Le persone che possiedono i requisiti economici possono chiedere l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato. La verifica dei requisiti deve essere effettuata prima del deposito o comunque nelle fasi iniziali, poiché il beneficio non elimina la necessità di rispettare termini e formalità processuali.
L’ATP non garantisce automaticamente il riconoscimento del collocamento mirato. Il giudice accerta la condizione sanitaria controversa, ma l’iscrizione presso il Centro per l’impiego può richiedere ulteriori condizioni, come lo stato di disoccupazione, la disponibilità al lavoro, la presentazione della domanda attraverso i servizi regionali competenti e la produzione della documentazione amministrativa richiesta. Perciò, anche dopo un esito favorevole, può essere necessario rivolgersi nuovamente al servizio provinciale o regionale competente per completare l’iscrizione.
La possibilità di successo dipende soprattutto dalla capacità di dimostrare che la valutazione contestata non rappresenta correttamente la situazione sanitaria. Sono particolarmente rilevanti le patologie documentate, la loro gravità, la permanenza delle limitazioni, l’incidenza complessiva di più menomazioni e la coerenza tra documentazione clinica e richiesta medico-legale. Una relazione specialistica generica o composta soltanto da diagnosi difficilmente è sufficiente. È più utile una documentazione che descriva le limitazioni funzionali, le terapie, la prognosi, le ricadute sulle attività quotidiane e le mansioni concretamente compatibili o incompatibili con lo stato di salute.
In sintesi, il ricorso ATP per il collocamento mirato è uno strumento giudiziario finalizzato a ottenere una nuova valutazione della condizione sanitaria quando il verbale amministrativo non riconosce una percentuale o una disabilità sufficiente per l’accesso alla legge n. 68 del 1999. Si presenta al tribunale del lavoro competente, richiede normalmente l’assistenza di un avvocato, si sviluppa attraverso una consulenza medico-legale e può concludersi con un decreto di omologazione oppure proseguire in una causa di merito se le conclusioni vengono contestate. Poiché termini, competenza e rimedio cambiano in base al contenuto del verbale e alla natura del problema, prima di agire è essenziale verificare se la contestazione riguardi davvero l’accertamento sanitario oppure un diverso atto amministrativo relativo alla gestione del collocamento mirato.
Fac simile ricorso ATP collocamento mirato
TRIBUNALE ORDINARIO DI __
Sezione Lavoro
RICORSO PER ACCERTAMENTO TECNICO PREVENTIVO OBBLIGATORIO
ex art. 445-bis c.p.c. ai fini del collocamento mirato ex Legge n. 68/1999
Per
Il/La Sig./Sig.ra __, nato/a a __ il __, C.F. __, residente in __, via __ n. __, elettivamente domiciliato/a in __, via __ n. __, presso lo studio dell’Avv. __, C.F. __, PEC __, fax __, che lo/la rappresenta e difende in virtù di procura alle liti in calce/allegata al presente ricorso,
Ricorrente
Contro
Istituto Nazionale della Previdenza Sociale – INPS, in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Roma, via Ciro il Grande n. 21, C.F. __, rappresentato e difeso ai sensi di legge,
Resistente
Premesso in fatto
- Il/La ricorrente è affetto/a dalle seguenti patologie e menomazioni: __.
- In ragione delle predette condizioni di salute, il/la ricorrente ha presentato all’INPS domanda di accertamento sanitario in data __, protocollo n. __, finalizzata al riconoscimento della condizione di persona con disabilità ai sensi della Legge n. 68/1999 e all’iscrizione negli elenchi del collocamento mirato.
- In data __ il/la ricorrente è stato/a sottoposto/a a visita presso la Commissione Medica Integrata di __.
- La Commissione Medica ha emesso verbale in data __, notificato al/alla ricorrente in data __, riconoscendo:
- una percentuale di invalidità civile pari al __%;
- la seguente diagnosi: __;
- la seguente valutazione della capacità lavorativa: __;
- l’eventuale sussistenza/non sussistenza dei requisiti di cui alla Legge n. 68/1999: __.
- Il verbale non risulta condivisibile in quanto non tiene adeguatamente conto delle patologie, delle limitazioni funzionali e delle conseguenze sulla capacità lavorativa del/della ricorrente, ed è affetto dai seguenti vizi:
__.
- In particolare, la documentazione sanitaria prodotta evidenzia:
__.
- Le condizioni cliniche del/della ricorrente determinano una riduzione della capacità lavorativa superiore al 45%, ovvero la diversa percentuale ritenuta di giustizia, ai sensi della Legge n. 68/1999, come risulta dalla seguente documentazione:
__.
- Il riconoscimento richiesto è necessario al fine di consentire al/alla ricorrente l’iscrizione negli elenchi di cui all’art. 8 della Legge n. 68/1999 e l’accesso agli strumenti del collocamento mirato.
- Sussiste, pertanto, l’interesse del/della ricorrente a ottenere l’accertamento giudiziale delle proprie condizioni sanitarie e della relativa incidenza sulla capacità lavorativa.
In diritto
La domanda è proposta ai sensi dell’art. 445-bis c.p.c., trattandosi di controversia avente a oggetto l’accertamento sanitario relativo alla sussistenza delle condizioni necessarie per il riconoscimento dello stato di invalidità civile e per l’accesso al collocamento mirato previsto dalla Legge n. 68/1999.
Ai sensi dell’art. 1, comma 1, lettera a), della Legge n. 68/1999, sono destinatari del collocamento mirato i soggetti in età lavorativa affetti da minorazioni fisiche, psichiche o sensoriali e portatori di handicap intellettivo, con una riduzione della capacità lavorativa superiore al 45 per cento, accertata dagli organi competenti.
Il/La ricorrente presenta condizioni sanitarie tali da determinare una riduzione della capacità lavorativa pari o superiore alla soglia prevista dalla normativa vigente, ovvero la diversa percentuale che sarà accertata nel corso del procedimento.
Si rende, pertanto, necessario procedere a consulenza tecnica d’ufficio medico-legale, eventualmente con l’ausilio di specialisti nelle discipline interessate dalle patologie del/della ricorrente.
Tutto ciò premesso
Il/La ricorrente, come sopra rappresentato/a e difeso/a,
Chiede
che l’Ill.mo Tribunale adito, previa fissazione dell’udienza di comparizione delle parti e assegnazione del termine per la notificazione del ricorso e del decreto all’INPS, voglia:
- disporre l’accertamento tecnico preventivo obbligatorio ai sensi dell’art. 445-bis c.p.c.;
- nominare un consulente tecnico d’ufficio, preferibilmente specialista in medicina legale, eventualmente integrato da specialisti nelle seguenti discipline: __;
- sottoporre al consulente il seguente quesito:
“Esaminati gli atti di causa, la documentazione sanitaria prodotta, sottoposto il/la ricorrente a visita medico-legale e compiuti tutti gli accertamenti ritenuti necessari, descriva il consulente le patologie e le menomazioni da cui è affetto/a il/la ricorrente e determini la percentuale di riduzione della capacità lavorativa secondo la normativa vigente, tenendo conto della situazione esistente alla data della domanda amministrativa del __ e, in particolare, accerti se il/la ricorrente presenti una riduzione della capacità lavorativa superiore al 45 per cento, ovvero la diversa percentuale prevista dalla normativa applicabile, ai fini del riconoscimento della condizione di persona con disabilità e dell’accesso al collocamento mirato ai sensi della Legge n. 68/1999.”
- accertare e dichiarare che il/la ricorrente, alla data del __, è affetto/a dalle patologie e menomazioni indicate in ricorso;
- accertare e dichiarare che il/la ricorrente presenta una riduzione della capacità lavorativa pari al __%, ovvero nella diversa misura ritenuta di giustizia;
- accertare e dichiarare la sussistenza delle condizioni sanitarie previste dalla Legge n. 68/1999 per l’iscrizione negli elenchi del collocamento mirato;
- omologare, ricorrendone i presupposti, l’accertamento del requisito sanitario ai sensi dell’art. 445-bis c.p.c.;
- con vittoria di spese, diritti e onorari di causa, oltre rimborso forfettario, IVA e CPA come per legge, ovvero con distrazione in favore del sottoscritto procuratore antistatario.
Dichiarazione ai fini del contributo unificato
Ai sensi della normativa vigente, si dichiara che il valore della presente controversia è pari a euro __ e che il contributo unificato dovuto è pari a euro __.
Il/La ricorrente dichiara inoltre di trovarsi nelle condizioni reddituali per l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato:
__.
Documenti allegati
- Copia del documento di identità del/della ricorrente;
- Codice fiscale del/della ricorrente;
- Domanda amministrativa presentata all’INPS in data __;
- Ricevuta/protocollo della domanda amministrativa;
- Verbale sanitario del __;
- Documentazione sanitaria relativa alle patologie dedotte;
- Relazioni specialistiche del __;
- Esami diagnostici del __;
- Cartelle cliniche e referti;
- Certificazioni relative alla capacità lavorativa;
- Comunicazioni dell’INPS del __;
- Copia della richiesta di iscrizione al collocamento mirato, ove presentata;
- Dichiarazione sostitutiva relativa alla situazione reddituale, ove necessaria;
- Procura alle liti;
- __.
Luogo e data: __
Avv. __
Firma __—
PROCURA ALLE LITI
Il/La sottoscritto/a __, nato/a a __ il __, C.F. __, delega l’Avv. __ a rappresentarlo/a e difenderlo/a nel presente procedimento per accertamento tecnico preventivo obbligatorio ex art. 445-bis c.p.c. nei confronti dell’INPS, conferendogli ogni più ampia facoltà di legge, ivi comprese quelle di conciliare, transigere, rinunciare agli atti, accettare rinunce, chiamare terzi, proporre domande riconvenzionali, nominare sostituti processuali, farsi assistere da consulenti tecnici e procedere alla notificazione e al deposito degli atti.
Elegge domicilio presso lo studio dell’Avv. __, sito in __, via __ n. __, nonché al seguente indirizzo PEC: __.
Dichiara di essere stato/a informato/a ai sensi della normativa vigente in materia di mediazione, negoziazione assistita e procedimento di accertamento tecnico preventivo obbligatorio.
Luogo e data: __
Firma del/della ricorrente
__È autentica
Avv. __
Firma __